Art. 2.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi o affetti dall'amputazione dei quattro arti).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E

 

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annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella prevista».